FONDAZIONE SANTINA – ONLUS
I documenti originali:
- Statuto (5 marzo 2015)
- Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (9 giugno 2015)
- 03 modifiche statuto fondaz santina 14-7-15 (14 luglio 2016)
- Comunicazione di Iscrizione all’anagrafe delle ONLUS (14 luglio 2015)
- 05 Trasmissione modifiche Prefettura. 4-8-15 (4 agosto 2016)
- Attestazione Banco BPM per Fondazione Santina (10 gennaio 2019)
- Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (6 dicembre 2021)
PREAMBOLO FONDAZIONE SANTINA ONLUS
La Fondazione Santina Onlus è stata costituita in data 5 marzo 2015, con atto pubblico a rogito del Notaio Dott.ssa Emilia Trombetta da due Fondatori, l’Associazione Amici di Santina Zucchinelli Onlus per una quota del 99% e Mons. Luigi Ginami per una quota dell’1%, ed è stata iscritta, in data 9 giugno 2015, nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo. La Fondazione è stata quindi iscritta all’Anagrafe delle Onlus, tenuta presso la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, in data 14 luglio 2015.
La Fondazione Santina Onlus nasce per perseguire le medesime finalità dell’Associazione Amici di Santina Zucchinelli Onlus con un’assonanza, in tal senso, di disposizioni statutarie ma con l’ulteriore intento di consolidare e perpetuare nel tempo la meritoria attività di assistenza e supporto alle persone più svantaggiate del mondo, che vivono di per se in luoghi difficili se non ostili, specie in relazione agli ordinari standard e stili di vita dell’occidente progredito e ricco.
La differenziazione, in termini generali, tra i due enti risiede nel fatto che l’associazione risulta caratterizzata dall’elemento personale, ossia la comunità degli associati con la loro volontà formata di volta in volta con metodo democratico e la fondazione dall’elemento patrimoniale che vuol dire, semplicemente, che i fondatori decidono di destinare un patrimonio ad uno specifico scopo affidando agli amministratori dell’ente, cui detto patrimonio è affidato, il compito di rinnovare costantemente l’impegno ad amministrare quel patrimonio al fine di realizzare lo scopo prefissato.
La Fondazione Santina Onlus, dunque, nasce con l’intento di preservare e rinnovare nel tempo il meritorio scopo originario dei suoi Fondatori, vincolando ad esso gli amministratori che negli anni si succederanno alla guida dell’Ente, con modalità statutarie di nomina che consente la continuità di guida nel tempo, ed esortandoli, al contempo, ad impiegare in modo razionale e proficuo i frutti di quel patrimonio esclusivamente in quei progetti che si rispecchino pienamente nel predetto scopo.
Per certi versi, quindi, la nascita della Fondazione ha come obiettivo quello di essere rigidamente fedeli allo scopo originario per il quale sia l’associazione che la fondazione sono nati mettendolo al riparo dall’alea che, seppure minima, attraversa tutte le organizzazioni associative in cui la volontà dell’ente si manifesta di volta in volta, anche mutevolmente, sulla base delle decisioni prese da una moltitudine di persone.
STATUTO FONDAZIONE SANTINA – ONLUS
TITOLO I
Denominazione – sede e scopo
ARTICOLO 1
E’ costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa dell’Associazione “Amici di Santina Zucchinelli” Onlus e di Mons. Luigi Ginami, una Fondazione denominata “FONDAZIONE SANTINA – ONLUS” La Fondazione ha sede a Roma in Via di Porta Pinciana n. 6. Essa potrà svolgere la sua attività sia in Italia che all’estero e così potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e succursali in Italia e all’estero.
ARTICOLO 2
La Fondazione non persegue fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel successivo articolo 3, come previste per le Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.E’ fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge , statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Eventuali utili o avanzi di gestione sono esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 3
La Fondazione è apolitica e apartitica, si ispira al carisma di Santina Zucchinelli le cui spoglie mortali riposano nella Città Santa di Gerusalemme e, attraverso la divulgazione e lo studio della sua vita, della sua malattia e della sua figura spirituale, ha le seguenti finalità da esercitarsi esclusivamente in favore di persone svantaggiate ed emarginate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:
– l’assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di soggetti affetti da gravi patologie cardiovascolari e la loro riabilitazione;
– la promozione e tutela dei diritti umani, attraverso attività di beneficienza per contribuire al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni igienico-sanitarie ed allo sviluppo sociale ed economico in favore di adolescenti e adulti poveri e di individui, con particolare riguardo alle comunità rurali dei Paesi in via di sviluppo;
– la tutela e l’assistenza socio-sanitaria in favore di profughi, immigrati non abbienti provenienti da ogni parte del mondo;
– la messa a disposizione di aiuti umanitari, economici e tecnologici;
– la realizzazione e il sostegno di attività di beneficenza e di istruzione, di progetti di formazione culturale, professionale e d’inserimento lavorativo, in special modo riguardo al fenomeno dell’immigrazione ed ai problemi economici e sociali connessi;
– la realizzazione e/o cura della pubblicazione di studi, ricerche, libri, atti e monografie, sia direttamente e sia avvalendosi di prestazioni di terzi, purchè direttamente connesse alle attività svolte per il conseguimento dello scopo della Fondazione.
Al fine di raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei propri scopi e sostenere le attività istituzionali la Fondazione potrà effettuare attività connesse entro i limiti stabiliti dalle vigenti leggi in materia di ONLUS. Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie e con l’obiettivo di rendere più efficace il perseguimento delle medesime, la Fondazione potrà espletare le proprie attività anche mediante la costituzione o la partecipazione a enti o istituzioni italiane ed estere con finalità analoghe a quelle della medesima.
TITOLO II
Patrimonio e rendite
ARTICOLO 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito da Euro 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero), incrementabile da lasciti, donazioni e da eventuali integrazioni deliberate a tale fine dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 5
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
– dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’articolo 4;
– dei contributi dei Fondatori;
– dei contributi degli Aderenti;
– di ogni ulteriore contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato agli incrementi del patrimonio.
I redditi, i contributi e le elargizioni, volontari e non vincolati a specifici progetti, verranno destinati dalla Fondazione interamente per il raggiungimento degli scopi indicati al precedente art. 3, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione che a tal fine si riunirà almeno due volte all’anno.
Ottengono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro in misura non inferiore alla quota annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Le forme e le modalità degli interventi attraverso i quali realizzare le finalità della Fondazione sono determinate e disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO III
Organi
ARTICOLO 6
Organi della Fondazione sono:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Vice Presidente, se nominato;
– il Tesoriere;
– il Comitato dei Probiviri, se eventualmente eletto;
– il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
– il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico.
Tutte le cariche conferite possono essere riconfermate alla scadenza del relativo mandato.
ARTICOLO 7
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dodici membri, che durano in carica per tre anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati su designazione dei Fondatori che ne determinano preliminarmente il numero; ciascun Fondatore può designare fino ad un massimo di sei componenti, potendo altresì assumere direttamente la carica di Consigliere; i componenti che non possono essere designati, per astensione o per qualsiasi circostanza o motivo, direttamente da ciascun Fondatore sono nominati dall’altro Fondatore. In caso di cessazione, di permanente impedimento o decesso di uno dei Fondatori i componenti espressione dello stesso Fondatore rimangono in carica fino alla scadenza del relativo mandato. Successivamente, alla scadenza del medesimo mandato, la nomina dei componenti di spettanza del Fondatore cessato, permanentemente impedito o deceduto, verrà attribuita all’altro Fondatore. In via residuale, qualora per qualsiasi motivo la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non possa avvenire nei modi sopra indicati , la competenza alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del loro numero spetta all’Ordinario pro-tempore della Diocesi di Bergamo.
ARTICOLO 8
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente e può scegliere, tra i suoi componenti, un Vice Presidente, il quale resta in carica per tutta la durata del suo mandato. Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, tra i suoi componenti, il Tesoriere.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e termini indicati dal successivo articolo 10.
Il Presidente detiene tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della Fondazione, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro esecuzione.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 9
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
– approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di attività relativo all’esercizio, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
– approva i regolamenti per il funzionamento e l’organizzazione della Fondazione;
– approva i programmi di attività della Fondazione;
– delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
– delibera l’entità della quota annua degli Aderenti;
– dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
– delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati, nazionali o internazionali;
– delibera l’eventuale costituzione di comitati e ne regola l’organizzazione e il funzionamento;
– provvede, se lo ritiene opportuno – su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione – alla nomina del Presidente del Comitato dei Probiviri, nonchè – su proposta del Presidente del Comitato dei Probiviri – provvede alla nomina degli altri componenti del Comitato stesso;
– provvede alla nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Consiglio stesso, attribuendogli i poteri;
– provvede alla nomina del Tesoriere, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, attribuendogli eventuali ulteriori mansioni oltre quelle previste dal successivo articolo 13;
– provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti o, eventualmente, del Revisore Unico;
– provvede alla nomina e al licenziamento del personale dirigente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
– provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Italia;
– delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti;
– delibera lo scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo art. 15;
– delibera su ogni altro atto di amministrazione della Fondazione.
ARTICOLO 10
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.
Dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. La convocazione deve inviarsi, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza a ciascun Consigliere e Revisore dei conti, con posta elettronica o telefax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente della riunione deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza ed assicurarsi che gli strumenti di trasmissione consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione, visionare i documenti ed intervenire nella trattazione degli argomenti presentati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui devono trovarsi contemporaneamente sia il Presidente della riunione sia il segretario. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.
ARTICOLO 11
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione collabora con il Presidente all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Redige i verbali del Consiglio di Amministrazione che sottoscrive con il Presidente e svolge le ulteriori mansioni al medesimo attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 12
Il Comitato dei Probiviri è composto da tre a cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Comitato dei Probiviri:
– esperisce un tentativo di amichevole composizione ogni qualvolta sorgano contrasti tra gli organi della Fondazione o fra i soggetti che fanno parte dello stesso organo collegiale;
– fornisce, se richiesto, pareri non vincolanti sull’interpretazione e sull’applicazione dello Statuto;
– può sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento della gestione della Fondazione.
ARTICOLO 13
Il Tesoriere cura la gestione economica della Fondazione e ne redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; svolge inoltre le ulteriori mansioni eventualmente attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 14
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla sostituzione del Revisore in caso di cessazione dalla carica , per qualsiasi causa, in corso di mandato. Il Collegio dei Revisori dei conti sceglie tra i suoi membri il Presidente, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
Il Collegio dei Revisori dei conti sceglie tra i suoi membri il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro degli atti della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui bilanci consuntivi; effettua le verifiche di cassa.
I Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare, in ogni caso, in luogo del Collegio dei Revisori dei conti un Revisore Unico, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, avente le funzioni e la durata in carica dell’organo collegiale.
ARTICOLO 15
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, all’unanimità, può proporre all’autorità competente lo scioglimento della Fondazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguono finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione, iscritti all’Anagrafe delle Onlus.
TITOLO IV
Rappresentanza
ARTICOLO 16
La rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza anche di quest’ultimo dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età, le cui firme fanno fede di fronte ai terzi dell’assenza e/o impedimento del Presidente.
TITOLO V
Esercizio finanziario
ARTICOLO 17
L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO VI
Vigilanza e norme applicabili
ARTICOLO 18
La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle competenti autorità governative.
ARTICOLO 19
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.
TITOLO VII
Norma Transitoria
ARTICOLO 20
Per la prima volta, la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente dello stesso, del Collegio dei Revisori dei conti e del relativo Presidente o, in sua sostituzione, del Revisore Unico e del Tesoriere è effettuata in sede di atto costitutivo.